Quando due coniugi prendono atto della cessazione dell’affectio coniugalis e dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza possono verificarsi tre situazioni:
Separazione di fatto
La separazione di fatto è la decisione dei coniugi, i quali interrompono la convivenza ed iniziano a condurre due vite separate. Si tratta di una scelta fatta autonomamente dalla coppia, che non produce alcun effetto giuridico.
Separazione consensuale
La separazione consensuale è un procedimento giudiziale basato sull’accordo tra le parti, che si traduce in un ricorso da presentare presso il Tribunale competente. Quest’ultimo, se ritiene le condizioni individuate dai coniugi non in contrasto con l’interesse della prole, emetterà un decreto di omologa, dopo la comparizione dei coniugi ed aver preso atto della impossibilità di conciliazione.
Separazione giudiziale
La separazione giudiziale è un procedimento giudiziario contenzioso, al quale si ricorre quando uno o entrambi i coniugi hanno maturato la volontà di separarsi, ma trovano un accordo sulle modalità di affidamento e di visita dei figli, sull’assegnazione della casa coniugale ed in generale sulle condizioni economiche ovvero quando tale decisione è maturata solo in capo ad uno dei due.
In questo caso la separazione verrà pronunciata dal Tribunale competente con sentenza al termine della procedura giudiziaria, ma in una prima fase il Presidente del Tribunale emetterà dei provvedimenti provvisori sui punti su indicati.
Decorsi 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o un anno (in caso di separazione giudiziale) dalla comparizione dei coniugi avanti il competente Tribunale per l’udienza presidenziale i coniugi potranno, in linea di massima, presentare domanda di divorzio.