Preliminarmente è utile sottolineare che i minori sono imputabili, cioè sottoponibili a processo, solo con il compimento del quattordicesimo anno di età.
I minori possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Non esistono reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo un minore degli anni 18.
I reati che con maggior frequenza sono commessi da minori, a titolo meramente esemplificativo, sono i seguenti.
1. Furto (art. 624 e 625 c.p.). Consiste nel fatto di chi si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto. Il codice penale prevede che il furto sia aggravato in tutta una serie di circostanze, ad esempio se commesso in un supermercato, o riguardo a cose esposte alla pubblica fede, ad esempio un’automobile.
2. Rapina (art. 628 c.p.). Consiste nel comportamento di chiunque mediante violenza o minaccia si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto. Un esempio quello dell’adolescente che strappa di mano al compagno, strattonandolo, il cellulare e se ne impossessa ovvero che lo minaccia strappandolo di mano ed impossessandosene.
3. Estorsione (art. 629 c.p.). Consiste nel fatto di chi con violenza o minaccia costringe taluno a fare od omettere qualcosa per procurarsi un ingiusto profitto. È il caso, ad esempio, dell’adolescente che minaccia il compagno di un male ingiusto, costringendolo a farsi consegnare delle somme di denaro.
4. Detenzione di sostanze stupefacenti. Spaccio (art. 73, DPR 309/90). Consiste nel fatto di chiunque detiene, coltiva, produce, fabbrica, estrae, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, importa, trasporta, acquista, commercia sostanze stupefacenti o psicotrope senza la prescritta autorizzazione. A seconda del tipo di sostanza oggetto della condotta può essere diversamente commisurata la pena, così come in base a determinati criteri il Giudice può ritenere il fatto di lieve entità.