TRA SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE
Nel caso di genitori separati la misura della contribuzione di ciascuno di essi al mantenimento dei figli “minori” o “maggiorenni non economicamente autosufficienti” è questione alquanto dibattuta, foriera molto spesso di attriti e conflitti.
Il dovere di mantenere, educare, istruire i figli trova il proprio fondamento negli art. 30 Cost., 147 e 337 ter Cc e sorge e permane per il solo fatto di averli messi al mondo.
Il genitore, pertanto, è tenuto a fare tutto quanto possibile per ottemperarvi.
Ma in quale misura?
L’art. 337 ter cc stabilisce che vi debba provvedere in misura proporzionale al reddito, contemperando tale criterio con le
a) attuali esigenze dei figli;
b) tenore di vita goduto dagli stessi durante la convivenza dei genitori;
c) risorse economiche di entrambi i genitori;
d) valenza economica della attività domestica e di cura svolta da ciascun genitore; e) tempo di permanenza presso ciascun genitore.
La legge, condivisibilmente, non fornisce una definizione qualitativa e quantitativa delle spese che rientrano nel mantenimento, devoluta alla giurisprudenza nella decisione del caso concreto.
Nella pratica il Giudice potrà stabilire un assegno di mantenimento sulla base dei criteri valutativi di cui sopra, a titolo di concorso nel pagamento delle spese ordinarie per il figlio, ed una contribuzione in misura percentuale alle spese straordinarie.
Come si distinguono le spese ordinarie da quelle straordinarie?
Le prime, secondo l’interpretazione costante, sono quelle che hanno un carattere costante, continuativo, periodico. Quelle spese che è possibile prevedere e che servono per soddisfare i bisogni quotidiani dei figli. Esse per loro natura dovrebbero essere di lieve entità.
Si considerano, invece, straordinarie le spese imponderabili, urgenti, saltuarie e non continuative, tenuto anche conto del contesto socio economico in cui vive il minore.
Per prassi, le spese straordinarie di distinguono in mediche, sportive ed extrascolastiche, anche se tale distinzione non sempre aiuta a fare chiarezza, rendendo il conflitto tra i genitori sempre più acceso.
Per fare un esempio sono sicuramente da considerare straordinarie le spese dentistiche ed odontoiatriche, mentre non dovrebbe considerarsi tale la spesa per l’acquisto di un farmaco da banco come la Tachipirina. È straordinaria la spesa per un viaggio studio all’estero, mentre non dovrebbe considerarsi tale quella per l’acquisto di un quaderno, che è evidentemente una necessità prevedibile, oltre che di valore economico esiguo, di ogni studente.
Come si affrontano in pratica le spese straordinarie?
In linea di principio le spese straordinarie dovrebbero essere concordate tra i coniugi.
La necessità dell’accordo è spesso foriera di forti contrasti tra i genitori, in quanto l’aspetto economico alimenta ulteriormente eventuali rancori personali sussistenti tra le parti.
Al fine di limitare, pertanto, la conflittualità derivante dalle difficoltà interpretative inerenti le varie tipologie di spese e dal raggiungimento di un accordo, ormai da tempo i diversi Tribunali, unitamente ai Consigli degli Ordini territoriali hanno elaborato delle linee guida racchiuse in Protocolli, i quali vengono direttamente richiamati dalle parti negli accordi di separazione consensuale, ovvero dai Giudici nelle sentenze di separazione giudiziale.
Tali Protocolli forniscono precisazioni sia con riguardo al dettaglio delle spese, specificando quali rientrano tra quelle ordinarie o straordinarie, sia sulla necessità e/o modalità di espressione del consenso in relazione alla tipologia di spesa.
I suddetti Protocolli, in ogni caso, non sono atti normativi e, dunque, possono essere derogati per volontà delle parti ovvero, in caso di separazione giudiziale, la sentenza potrà essere impugnata dal coniuge in disaccordo rispetto alla loro applicazione, allorché non la ritenga rispondente, data la situazione concreta, ai principi generali che regolamentano la materia.