La pandemia porta con se, tra le altre cose, la necessità di valutare correttamente i comportamenti posti in essere dai cittadini in relazione alla situazione emergenziale ancora in atto ed alla necessità di evitare il più possibile la diffusione del virus, nonché la loro giusta collocazione nell’ambito delle fattispecie previste dalla legge.
Nel caso in cui una persona “negativa” al virus violi le misure di prevenzione del contagio, ad esempio non indossi la mascherina, non rispetti le distanze di sicurezza ovvero partecipi ad assembramenti, porrà in essere una violazione amministrativa e gli sarà comminata una sanzione pecuniaria (art. 4 DL n. 19/2020). Il suo comportamento non avrà, quindi, rilevanza penale e salvo che il fatto non costituisca reato, non si applicheranno le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Il discorso è, invece, diverso nell’ipotesi in cui la persona sia “positiva” al virus e ne sia cosciente o sia “sospetta positiva”, perché in attesa dell’esito del tampone ovvero con sintomi ed aspetti di effettuarlo od ancora per essere stata a stretto contatto di persona certamente positiva.
In tali situazioni la violazione delle misure precauzionali previste o comunque tenere comportamenti che possano diffondere il contagio, quali prendere il bus, partecipare ad una riunione, svolgere attività ludica di gruppo, può integrare gli estremi di reato.
In relazione al caso concreto ed agli effetti provocati dal comportamento tenuto, potranno essere integrati reati diversi, ad esempio quello di epidemia, di lesioni personali, qualora si siano infettate una o più persone, o semplicemente la violazione di un ordine legalmente dato, se il soggetto era in quarantena e la violazione non abbia prodotto conseguenze.
Altre argomentazioni valgono riguardo la compilazione di una falsa autodichiarazione in ordine al proprio stato di salute.
In tal caso bisognerà valutare la consapevolezza della falsità della certificazione e la natura dell’organo al quale è rivolta.
Il problema si pone in concreto con riferimento, tra l’altro, alle certificazioni che vengono prodotte a pubblici ufficiali, quali potrebbero essere gli insegnanti di una scuola pubblica, i medici ospedalieri ovvero all’ingresso di un Tribunale. In tali ipotesi, se la certificazione contiene dichiarazioni non corrispondenti al vero, la condotta potrà integrare il reato di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” (art. 495 c.p.) o “False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” (art. 496 c.p.).
In conclusione, dunque, per evitare di incorrere in responsabilità penale, in determinati casi sarà opportuno prestare molta attenzione alle regole ed essere responsabili.