Il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero è disciplinato dall’art. 574 bis c.p., che punisce il fatto di chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo e trattenendolo all’estero ed impedendo al genitore od al tutore l’esercizio della medesima responsabilità genitoriale, parzialmente od integralmente.
La norma prevede una pena più lieve nel caso in cui il minore abbia compiuto 14 anni e sussistesse il suo consenso, nonché la pena accessoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso da un genitore ai danni del minore e dell’altro genitore, parimenti esercente la responsabilità genitoriale.
La costante crescita negli ultimi anni delle famiglie multi-etniche ha reso tale delitto sempre più frequente, di talché con sentenza n. 102 del 29 maggio 2020 la Corte Costituzionale è intervenuta sul meccanismo di applicazione automatica della sanzione accessoria della decadenza della responsabilità genitoriale , quando il fatto è stato commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.
In particolare, la Corte Costituzionale ha escluso che tale sanzione accessoria possa applicarsi automaticamente, affermando che la decadenza dalla responsabilità genitoriale, pur di fronte alla commissione del reato de quo, dovrà essere dichiarata solo allorché il Giudice ritenga che la stessa sia conforme al preminente e superiore interesse del minore nel caso concreto.
Tale valutazione dovrà essere fatta tenendo conto sia delle modalità di commissione del reato, sia del comportamento successivo ad esso, sia del reale interesse del minore, per il quale è ben possibile che il mantenimento del rapporto con il genitore autore del reato non risulti affatto pregiudizievole ed anzi corrisponda ad un suo preciso e preminente interesse, che lo Stato ha il dovere di salvaguardare anche a discapito della esigenza punitiva declinata dalla sanzione accessoria.
Si tratta di una pronuncia particolarmente importante per i suoi contenuti di principio, laddove considera prevalente l’interesse del minore rispetto all’esercizio da parte dell’ordinamento del proprio potere punitivo, quando l’esplicazione dello stesso possa influire negativamente e pregiudizievolmente sul minore.
L’affermazione di principio di cui sopra dovrà, però, rigorosamente applicarsi con riguardo alla sanzione accessoria, non potendosi ovviamente traslare sulla pena principale, la cui applicazione derivi dall’accertamento del reato e della conseguente responsabilità penale del genitore.
Ciò che lascia perplessi è, però, che la decisione in ordine o meno alla dichiarazione della decadenza dalla potestà genitoriale venga lasciata alla discrezionale valutazione del Giudice penale, che potrebbe non avere, in merito, adeguati e sufficienti strumenti.