TRA ASPETTI GENERALI ED EMERGENZA SANITARIA.
L’obbligazione di mantenimento dei figli trova le sue radici nell’art. 30 Cost., che stabilisce il diritto/dovere dei genitori a mantenere, istruire ed educare la prole, anche se nata fuori dal matrimonio.
La norma costituzionale è poi ripresa dall’art. 315 bis c.c. che disciplina il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle proprie capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, nonché negli art. 316 bis c.c., che regolamenta le modalità dell’adempimento nel caso di genitori coniugati o conviventi, e 337 ter, co. 4, c.c., il quale, invece, disciplina le medesime modalità in caso di genitori separati, divorziati o non conventi, stabilendo che è dovere di ciascuno di essi provvedere al mantenimento del figlio proporzionalmente al proprio reddito e tenendo conto di tutta una serie di fattori delineati espressamente nella norma de qua: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrami i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Obblighi dei genitori
L’obbligo del genitore di mantenimento dei figli trova la sua fonte istantanea ed immediata nel rapporto di filiazione. Ciò significa che in caso di genitori in crisi anche quello eventualmente privo di occupazione o con un reddito molto basso sarà tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento, per il solo fatto di averli messi al mondo.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è concorde nel ritenere ed affermare che ciò che rileva non sia lo svolgimento in concreto di attività lavorativa, bensì la generica capacità di lavoro, sulla base della presunzione che se un soggetto è abile al lavoro in ragione del rapporto di filiazione generato se ne deve assumere la responsabilità, adattandosi, ad esempio, ad un’attività diversa rispetto a quella adeguata per le proprie competenze ovvero secondo le proprie aspirazioni.
Nell’ipotesi in cui sussista un provvedimento giudiziale emesso a seguito di separazione, divorzio o affidamento di figli di genitori non coniugati che stabilisca l’importo dell’assegno di mantenimento a carico di uno di essi, il mancato versamento potrà integrare il reato previsto e punito dall’art. 570 bis c.p., allorché l’omissione non sia stata determinata da gravi e giustificati motivi e possa, pertanto, ritenersi esclusa la colpevolezza.
Covid-19
Su questo quadro si inserisce l’attuale emergenza sanitaria da COVID19, a seguito della quale le Autorità governative hanno disposto la sospensione di quasi tutte le attività produttive industriali e commerciali, le attività dello spettacolo e quelle professionali.
L’interrogativo è se tale sospensione possa giustificare il mancato o ritardato adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio, nel caso in cui vi sia una regolamentazione giudiziale del medesimo.
Come già precisato, l’obbligo in questione non ha natura contrattuale, ma trova il suo fondamento in norme civilistiche che danno attuazione ai principi costituzionali, ad esso, pertanto, non potranno applicarsi eventuali disposizioni emesse specificatamente con riguardo ad obbligazioni contrattuali.
Appare di tutta evidenza, però, che se il soggetto onerato non può svolgere la propria attività lavorativa per causa di forza maggiore, quali possono ritenersi i decreti restrittivi del governo, e conseguentemente ha visto ridursi o addirittura svanire le proprie entrate mensili, anche in considerazione dell’impossibilità, allo stato, di reperire altra diversa attività lavorativa rispetto alla precedente, l’omesso versamento potrebbe ritenersi giustificato.
La valutazione, in ogni caso, dovrà essere fatta tenendo in considerazione la complessiva situazione familiare, finanziaria e patrimoniale del genitore onerato, non potendosi ritenere di per sé il solo mancato guadagno, seppur incolpevole, elemento sufficiente.
Il genitore obbligato non potrà, infine, arbitrariamente decidere di non ottemperare in tutto od in parte all’obbligo previsto, ma dovrà formulare idonea istanza al Giudice competente.
Avv. Carmen Bonsignore