CB Law, nell’ambito dell’attività di diritto penale in generale, ha maturato una notevole esperienza nella trattazione di quei reati che vengono commessi nei confronti di un membro della famiglia.
Si tratta di reati previsti dal codice penale nella parte dedicata ai reati contro la famiglia, ma anche di reati per i quali la persona offesa potrebbe essere chiunque, ma che, nella fattispecie, vengono commessi contro un familiare.
La nozione di famiglia riconosciuta dal codice penale è ampia, in quanto il legislatore (con L. 1-10-2012, n. 172) ritiene oggetto di tutela tutti coloro i quali siano «comunque conviventi» con il reo. In tal modo il legislatore traduce normativamente una interpretazione della fattispecie ormai da tempo consolidata in dottrina e giurisprudenza, orientata a considerare “famiglia” anche i conviventi more uxorio ed i figli naturali.
L’obiettivo dello Studio è di fornire in contesti delicati come quello descritto una attività di consulenza ed assistenza che eviti l’esasperazione del conflitto e favorisca adeguata tutela dei diritti.
I più frequenti reati commessi contro la famiglia e così espressamente definiti dal codice penale sono:
- La violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)
Si integra nel caso in cui ci si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale ovvero la qualità di coniuge.
Questo reato viene anche integrato quando si fanno mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, ovvero al coniuge non legalmente separato o agli ascendenti.
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio (art. 570 bis c.p.)
Il reato viene contestato al genitore o al coniuge che, essendo obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento in virtù di un provvedimento giudiziale pronunciato in sede di separazione o divorzio, non vi adempie.
- Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)
Questo reato viene integrato quando chi ha un compito educativo abusa dei mezzi di educazione o disciplina ovvero esercita il proprio compito educativo con strumenti od azioni non adeguate o per perseguire un interesse od un fine diverso da quello di disciplina e correzione. Il reato può essere commesso da genitori di figli minorenni, da insegnanti ovvero anche dal datore di lavoro con riferimento ad eventuali mezzi di disciplina.
- Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c. p.)
Questo reato viene integrato quando si sottopone in maniera continuata ed abituale un membro della famiglia a comportamenti vessatori e lesivi della dignità della persona. I comportamenti non necessariamente devono costituire di per se reato, rilevando l’insieme degli atti posti in essere. Il reato è integrato anche in assenza di atti violenti.
- Sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.)
Si tratta di un reato che viene commesso da chi sottrae un minore degli anni quattordici, ovvero un infermo di mente, a chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero al tutore o al curatore. L’autore può essere anche l’altro genitore, allorché costui pur avendo la responsabilità genitoriale, sottragga il minore all’altro, anch’egli titolare della medesima responsabilità.
- Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574 bis).
È un reato commesso da chi sottrae un minore degli anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale conducendolo o trattenendolo all’estero ed impedendogli di esercitare in tutto od in parte la predetta responsabilità. Il reato sussiste anche se il minore è consenziente.
REATI COMUNI COMMESSI CONTRO UN FAMILIARE
Tali reati possono considerarsi rientranti nell’ambito del diritto di famiglia, allorché la persona offesa sia un familiare. A titolo meramente esemplificativo si descrivono i reati più comuni.
1. Reato di atti persecutori o stalking (art. 612 bis)
Consiste nel comportamento di chi con condotte reiterate minaccia o molesta taluno, al fine di ingenerare un costante e perdurante stato d’ansia e da costringerlo a cambiare le proprie abitudini di vita. Ovvero ingegnera con tali condotte uno stato di paura per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto. La norma prevede un aumento di pena nel caso in cui il fatto sia commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da chi sia stato legato alla persona offesa da una relazione sentimentale. La pena è, altresì, aumentata se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di un disabile o di una donna in stato di gravidanza.
2. Reato di illecita diffusione di immagini o video sessualmente espliciti (Art. 612 ter c.p.)
Consiste nel fatto di chi senza il consenso della persona rappresentata, dopo averli fatti o sottratti, divulga, cede, diffonde, pubblica, consegna, invia immagini o video a sfondo sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il reato è anche commesso da chi semplicemente riceve il video o le immagini e pone in essere una delle condotte di cui sopra. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, onda persona con la quale si è o si era legati da una relazione sentimentale. Ovvero nei confronti di persona in condizioni di inferiorità psichica o fisica o donna in stato di gravidanza. Ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
3. A questi reati si aggiungono poi quelli contro la persona in generale
A titolo esemplificativo: l’omicidio, le lesioni personali, la minaccia, la violenza privata, la violenza sessuale.